La questione della non rieleggibilità dei presidenti di giunta regionale in Campania sta attirando l’attenzione della Corte Costituzionale. L’Avvocatura generale dello Stato, nel contesto di un ricorso promosso dal governo, mette in evidenza le problematiche legate alla legge regionale 16/2024, che attua un divieto esplicito per il terzo mandato. Queste disposizioni pongono una serie di interrogativi sull’efficacia delle norme vigenti e sul loro potenziale impatto sulla legislazione regionale.
L’Avvocatura generale dello Stato ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per contestare alcuni aspetti della legge regionale campana, sottolineando che essa traduce un divieto già esistente. Secondo il documento legale, il testo legislativo afferma chiaramente che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi”. Più fondamentale è l’aspetto temporale in relazione all’applicazione della norma: la legge indica che il computo dei mandati inizia nuovamente dalla data di entrata in vigore della stessa.
Questo gesto, come spiegato dal ricorso, comporta la nullificazione dei mandati già svolti, ad eccezione dell’attuale in corso. Di conseguenza, si creerebbe un contesto in cui una nuova legislazione regionale potrebbe essere intrapresa per eludere il principio della non rieleggibilità, portando a una gestione potenzialmente incontrollabile del potere istituzionale.
Il richiamo dell’Avvocatura a una normativa chiara sottolinea il rischio di un’infinita possibilità per le Regioni di modificare o differire i vincoli legislativi sui mandati. Questo potenziale diversivo di legittimità solleva questioni sulla stabilità e l’integrità del sistema elettorale. La posizione dei ricorrenti evidenzia l’importanza di una chiara separazione dei poteri, nella quale le Regioni devono operare all’interno dei limiti definiti dalla legge statale.
Il punto controverso riguarda la libertà concessa ai Consigli regionali di posticipare l’attuazione della norma sulla non rieleggibilità, il che potrebbe portare a situazioni in cui la legge venga costantemente riformulata per soddisfare le necessità politiche di turno, creando un disallineamento tra volontà popolare e decisioni legislative.
In risposta al ricorso governativo, la Regione Campania, attraverso la dirigente dell’Ufficio attività normativa, ha presentato la propria opposizione, evidenziando che non esistono disposizioni che possano essere interpretate come auto-applicative in caso di mancato recepimento delle norme statali. La legge 131/2003, all’articolo 8, prevede specificamente interventi sostitutivi in caso di inadempienza normativa, a ulteriore supporto della posizione campana.
L’Avvocatura generale dello Stato contesta questa interpretazione, sostenendo che la legislazione nazionale può stabilire norme che rispondano a necessità di uniformità, inclusa l’applicazione diretta delle norme a livello nazionale. Richiamando giurisprudenze precedenti, i ricorrenti mirano a rafforzare la loro posizione a favore di un’applicazione uniforme delle leggi a livello nazionale per prevenire possibili distorsioni democratiche.
La legge elettorale campana, approvata nel 2009 e successiva alla legislazione statale del 2004, gioca un ruolo centrale nella disputa. L’Avvocatura fa riferimento all’articolo 1, sottolineando che esso prevede che le disposizioni statali, compatibili con la legge regionale, rimangono vigenti. Di fatto, ciò implica una continuità nell’applicazione della limitazione dei mandati, benignamente riconosciuta dalla stessa legge regionale.
A questo punto, l’Avvocatura sostiene che le argomentazioni avanzate dalla Regione Campania non solo sono infondate ma anche in contrasto con principi fondamentali della Costituzione Italiana, tra cui l’uguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche e il principio di legalità. La posizione dell’Avvocatura generale è chiara: si deve riconoscere l’illegittimità di norme regionali che non rispettano i valori fondamentali delineati dalla Costituzione.
Una battaglia legale di tale portata continuerà a svilupparsi, mentre la Corte Costituzionale si appresta a esaminare approfonditamente questi spunti, non solo per risolvere il caso specifico, ma anche per chiarire i confini tra legislazione statale e competenze regionali.