Un decreto salva-casa: impatto sul settore edilizio

Edilizia Libera: nuove regole e opportunità

Il recente decreto salva-casa, approvato dal Governo, ha introdotto importanti novità nel settore dell’edilizia, focalizzandosi principalmente su interventi di minore gravità. Tra le principali novità, spicca il riconoscimento delle vetrate panoramiche amovibili, note come Vepa, come opere di edilizia libera. La normativa si estende anche ai porticati rientranti all’interno degli edifici, consentendo inoltre l’installazione di opere di protezione solare e contro gli agenti atmosferici costituite da tende, anche a pergola, affiancate o annesse agli immobili, a patto che non creino spazi permanentemente chiusi.

Un altro aspetto fondamentale del decreto riguarda le tolleranze costruttive, che definiscono gli interventi ammissibili entro il 24 maggio 2024. In base alle nuove disposizioni, le tolleranze variano dal 2% al 5% a seconda della superficie dell’edificio interessato.*

Per superfici superiori a 500 metri quadrati, la tolleranza è del 2%, mentre per superfici comprese tra i 300 e i 500 metri quadrati si attesta al 3%. Per superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati, la tolleranza è del 4%, scendendo al 5% per superfici inferiori ai 100 metri quadrati. Queste misure offrono maggiore flessibilità e adattabilità agli interventi di ristrutturazione e ampliamento edilizio.

Le tolleranze esecutive rappresentano un’altra innovazione introdotta dal decreto salva-casa. Esse contemplano irregolarità geometriche, modifiche alle finiture di minima entità, variazioni nella posizione di impianti e opere interne.

Gli interventi realizzati entro la scadenza del 24 maggio 2024 rientrano in questa categoria, inclusi minori variazioni nelle dimensioni degli edifici, mancate realizzazioni di elementi architettonici non strutturali, irregolarità nelle pareti esterne e interne, nonché variazioni nelle aperture interne e nelle opere di manutenzione ordinaria.

Infine, il decreto salva-casa ha apportato modifiche significative anche all accertamento di conformità. In passato, tale accertamento era richiesto solo in presenza di una “doppia conformità”, ovvero rispondenza alle normative edilizie e urbanistiche vigenti sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della richiesta. Con le nuove disposizioni, la “doppia conformità” è richiesta solo nei casi più gravi, semplificando e chiarificando le procedure amministrative nel settore edilizio.

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Redazione